Bimbo riconosciuto dopo dal padre?
Doppio cognome se resta a vivere con la madre
Monito da Piazza Cavour: «Nessun privilegio al
patronimico»
Al bambino in tenera età riconosciuto dal padre dopo
la madre va attribuito il doppio cognome non avendo il patronimico alcun privilegio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27069 del 15 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un papà che chiedeva l’attribuzione del suo cognome al figlio riconosciuto dopo la ex partner.
Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la richiesta. La Corte d’Appello aveva invece attribuito al bambino, che viveva con la madre, il doppio cognome.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha condiviso i motivi dei giudici territoriali precisando che «in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il
patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l'esigenza di equiparare sempre e comunque l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio».
Né rileva secondo Piazza Cavour la tenera età del minore: infatti l’identità personale va salvaguardata anche in questa fase.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27069 del 15 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un papà che chiedeva l’attribuzione del suo cognome al figlio riconosciuto dopo la ex partner.
Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la richiesta. La Corte d’Appello aveva invece attribuito al bambino, che viveva con la madre, il doppio cognome.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha condiviso i motivi dei giudici territoriali precisando che «in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il
patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l'esigenza di equiparare sempre e comunque l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio».
Né rileva secondo Piazza Cavour la tenera età del minore: infatti l’identità personale va salvaguardata anche in questa fase.
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