L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - grazie alla recentissima introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - ed IN TEMPI BREVISSIMI - grazie alle recentissime riforme legislative apportate in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 - G.U. n. 212 del 12.09.2014 (Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).

Informazioni personali

La mia foto
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it

martedì 21 marzo 2017

Accordi prematrimoniali: in arrivo la legge



Accordi prematrimoniali: in arrivo la legge
Il ddl sull'introduzione degli accordi prematrimoniali all'esame della commissione giustizia della Camera. Le novità e il testo
Ammettere i patti prematrimoniali, con cui i coniugi possono stabilire preventivamente le regole, soprattutto economiche, di un eventuale divorzio, prima del matrimonio. E' questo lo scopo della proposta di legge depositata alla Camera più di due anni fa (leggi: "Accordi prematrimoniali: ecco il nuovo disegno di legge"), che con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata (visto che doveva essere calendarizzata subito dopo la legge sulle unioni civili), ha iniziato in questi giorni l'esame in commissione giustizia a Montecitorio.
Il provvedimento (qui sotto allegato), che vede come primi firmatari i deputati Alessia Morani (PD) e Luca d'Alessandro (ALA), ha l'obiettivo, si legge nella relazione al testo, di "riconoscere ai futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un'apposita convenzione".
Tale tipologia di accordi, ad oggi, "viene ritenuta nulla da costante giurisprudenza, in particolare con riferimento agli accordi di divorzio", a differenza, invece, di quanto avviene in altri paesi europei (e d'oltreoceano) in cui i patti prematrimoniali sono pacificamente ammessi e regolamentati.
Riconoscere ai coniugi, la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione ad un'eventuale futura crisi del matrimonio, sostengono i relatori, "può costituire uno strumento molto utile, specialmente al fine di evitare che la fase di negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni".
I CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE
Gli accordi prematrimoniali
Il testo prevede che i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, in base al nuovo art. 162-bis del codice civile, "con la forma prevista dall'articolo 162", ovvero mediante negoziazione assistita, da uno o più avvocati, "accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Se ci sono figli minori o economicamente non autosufficienti gli accordi dovranno essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, laddove ritenga che i patti siglati non rispondano all'interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un'eventuale riformulazione, ovvero, "qualora non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega definitivamente l'autorizzazione".
Il contenuto
Secondo quanto prevede il disegno di legge, negli accordi prematrimoniali un coniuge può decidere di attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una tantum, così come un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Il limite, in ogni caso, è quello di non poter attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.
Negli accordi c'è spazio anche per la rinuncia da parte del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, facendo salvo solo il diritto agli alimenti ex artt. 433 e seguenti c.c.
Possono essere trasferiti all'altro coniuge o a un terzo anche "beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità".
Inoltre, può essere stabilito, previo accordo delle parti, un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi.
Gli accordi possono essere stipulati o modificati in ogni momento, anche durante il matrimonio, e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita o ancora della conclusione dell'accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del d.l. n. 132/2014. I ricorsi di separazione e divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimoniali stipulati e, nelle sentenze, i giudici devono tenerne conto.
I patti successori
Rilevante nel disegno di legge è, altresì, la previsione che consente ai due futuri coniugi, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, di prevedere negli accordi prematrimoniali, anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.
I patti possono essere modificati in ogni momento anche durante il matrimonio.
Tale previsione, evidenziano i relatori, "può favorire l'accesso all'istituto del matrimonio per le coppie che sono restie a compiere tale passo per non arrecare danni sotto il profilo successorio ai figli di primo letto" oltre a far venir meno l'alternativa a volte molto difficile, "tra la scelta di dare attuazione a princìpi etici e quella di prediligere contrarie esigenze di carattere economico e morale di natura successoria (quali, per esempio, evitare l'ingresso di soggetti estranei in compagini societarie con assetti già definiti o evitare conflittualità con i figli nati dal primo matrimonio)".



Nessun commento:

Posta un commento