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domenica 5 marzo 2017

Lecito registrare la telefonata e usarla come prova



Lecito registrare la telefonata e usarla come prova
A meno che l'interlocutore non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta

La telefonata registrata su nastro magnetico può essere utilizzata come fonte di prova, ma questo soltanto se la persona contro la quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione è realmente avvenuta né che abbia avuto il tenore che risulta dal nastro e sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 5259/2017 (qui sotto allegata), con cui il collegio si è pronunciato su una lite in materia di riscatto agrario. 

L'originario attore, infatti, aveva convenuto innanzi al Tribunale un uomo chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, in relazione a un terreno che il convenuto aveva acquistato, unitamente a un altro, in violazione del suo diritto di prelazione. Domanda che veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Tra i motivi di impugnazione in Cassazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non ha valutato a fini probatori la registrazione fonografica di due telefonate che egli aveva prodotto in giudizio. La Suprema Corte, nel dichiarare l'illegittimità dell'intero ricorso, sull'utilizzo delle registrazioni come prova richiama la giurisprudenza di Cassazione (sentenza 11 settembre 1996, n. 8219, in linea con la precedente sentenza 11 dicembre 1993, n. 12206) alla quale ritiene di dare continuità.

In particolare, la Core chiarisce che "la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite".

Tale giurisprudenza ha inoltre chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si sia svolta, sia parte in causa. Nel caso esaminato le conversazioni si erano svolte tra soggetti estranei alla lite, dunque la Corte d'Appello ha correttamente escluso la valenza probatoria di tali elementi.




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