Lecito
registrare la telefonata e usarla come prova
A meno che
l'interlocutore non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta
La
telefonata registrata su nastro magnetico può essere utilizzata come
fonte di prova, ma questo soltanto se la persona contro la quale la
registrazione è prodotta non contesti che la conversazione è realmente avvenuta
né che abbia avuto il tenore che risulta dal nastro e sempre che non si
tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.
Lo ha
precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza
n. 5259/2017 (qui sotto allegata), con cui il collegio si è pronunciato
su una lite in materia di riscatto agrario.
L'originario
attore, infatti, aveva convenuto innanzi al Tribunale un uomo chiedendo
che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in
qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, in
relazione a un terreno che il convenuto aveva acquistato, unitamente a un
altro, in violazione del suo diritto di prelazione. Domanda che
veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
Tra i motivi
di impugnazione in Cassazione, il ricorrente lamenta che la Corte
d'Appello non ha valutato a fini probatori la registrazione
fonografica di due telefonate che egli aveva prodotto in giudizio. La
Suprema Corte, nel dichiarare l'illegittimità dell'intero ricorso,
sull'utilizzo delle registrazioni come prova richiama la giurisprudenza di
Cassazione (sentenza 11 settembre 1996, n. 8219, in linea con
la precedente sentenza 11 dicembre 1993, n. 12206) alla quale ritiene di
dare continuità.
In
particolare, la Core chiarisce che "la registrazione su
nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte
di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale
la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione
sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre
che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla
lite".
Tale
giurisprudenza ha inoltre chiarito che, affinché il giudice possa dedurre
argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario
che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si sia
svolta, sia parte in causa. Nel caso esaminato le conversazioni si
erano svolte tra soggetti estranei alla lite, dunque la Corte d'Appello ha
correttamente escluso la valenza probatoria di tali elementi.
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