SEPARAZIONE - DIVORZIO - Il genitore che mantiene da solo il
minore si rifà sull’altro anche per l’epoca anteriore alla domanda
Sì al ricorso dell’uomo, legittimato «iure proprio» ad
agire per il rimborso della quota di spettanza: l’obbligo di mantenimento sorge
alla nascita del bimbo come gestione di affari ex articolo 2031 Cc
Chi ha provveduto da solo al mantenimento
del figlio può agire iure proprio per ottenere il risarcimento
dall’altro genitore. Lo ha sancito la Cassazione che, con l’ordinanza 6819/17,
pubblicata il 15 marzo scorso dalla sesta sezione civile, ha accolto il ricorso
di un uomo che citava in giudizio la ex per ottenere il rimborso di quanto
versato per il figlio di cui si era preso integralmente cura.
Il giudice di appello rigettava la domanda di regresso
proposta contro il coniuge per il rimborso della quota di spettanza, ma la
negazione del diritto, come ha modo di chiare la Corte suprema, è in contrasto
con i principi di diritto finora espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
I giudici della sesta sezione civile, infatti, ricordano che «il coniuge che
abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la
quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire iure
proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota,
anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento
dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento
del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva
a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’articolo 2031 Cc».
Per quanto riguarda, poi, gli «interessi sul capitale»
del minore, spettano al genitore che esercita la potestà (articolo 324 Cc);
pertanto, va escluso che il figlio, una volta maggiorenne, «sia legittimato ad
agire per il pagamento degli interessi inerenti al periodo antecedente al
raggiungimento della maggiore età». Il Palazzaccio accoglie il ricorso
dell’uomo e cassa con rinvio il decreto impugnato.
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