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mercoledì 5 aprile 2017

Separazione e divorzio: coniuge può accedere ai documenti fiscali del marito



Separazione e divorzio: coniuge può accedere ai documenti fiscali del marito
TAR, Puglia-Bari, sez. III, sentenza 31/01/2016 n° 94
Il coniuge è titolare di un diritto soggettivo di accesso alla documentazione detenuta dall’Agenzia delle Entrate a tutela degli interessi economici e della serenità del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli minori, da utilizzare nel corso di un giudizio di separazione personale.
In tali casi, il diritto alla riservatezza in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge è da considerarsi recessivo.
Il Tar Puglia – sez. III, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 – ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, costituiti dalla documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale relativa al marito, per consentirne l’uso alla moglie nel procedimento pendente di separazione personale.
La donna intendeva dimostrare che il marito, sottraendosi all’onere di contribuire alle spese della famiglia, si era creato un patrimonio personale, formato da rilevanti risparmi, che non poteva considerarsi di sua esclusiva proprietà.
L’Agenzia le aveva negato l’accesso sostenendo che l’amministrazione non deteneva direttamente i documenti richiesti, e comunque gli stessi avrebbero richiesto elaborazione di dati.
Il TAR Puglia ha invece ritenuto legittima la domanda.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dal Capo V della legge n. 241 (artt. dal 22 al 28), ha finalità d’interesse generale, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ma ha anche lo scopo di tutelare il singolo.
Si parla, infatti, di diritti riconosciuti per salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti, quali diritti soggettivi e interessi legittimi.
La Legge 11 febbraio 2005, n. 15, innovando tale legge, ha dettato una disciplina più organica e completa in materia di accesso ai documenti.
L’art. 22, come novellato dalla Legge n. 15/2005 alla lett. a) del comma 1, a differenza della normativa precedente, definisce il diritto di accesso, inteso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.
L’oggetto del diritto di accesso è costituito dai documenti amministrativi, definiti dalla lett. d) dell’art. 22, come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti relativi ad un determinato procedimento detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
L’interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Secondo il tribunale amministrativo, gli atti richiesti rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle funzioni istituzionali, benché non formati da questa.
Non è possibile sostenere che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, o di semplici informazioni, che hanno bisogno di attività di elaborazione e/o estrapolazione, non esigibile dall’Amministrazione.
La sentenza del tribunale pugliese, parla di giurisprudenza consolidata sul punto e richiama la recentissima sentenza del TAR Veneto, in cui si riconosce “il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata” (T.A.R. Veneto, sez. I sent. n. 61 del 19.01.2017).
Gli interessi economici e la serenità del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli minori delle parti in causa, richiedono una tutela prevalente o quantomeno un bilanciamento con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa in materia di accesso ai documenti “sensibili” del coniuge.
L’istanza di accesso della donna è stata accolta, per essere la moglie titolare di un interesse qualificato, con l’unica limitazione derivante dal D.M. n. 603 del 29.10.1996 art. 5 lettera a).
Il Decreto disciplina le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso dell’art. 24 comma 4, della legge n. 241/1990.
La norma stabilisce che, anche in caso di documenti sottratti all’accesso, è consentita “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.

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