Separazione e divorzio:
coniuge può accedere ai documenti fiscali del marito
TAR, Puglia-Bari, sez. III, sentenza 31/01/2016 n° 94
Il coniuge è titolare di un diritto soggettivo di
accesso alla documentazione detenuta dall’Agenzia delle Entrate a tutela degli
interessi economici e della serenità del nucleo familiare, soprattutto in
presenza di figli minori, da utilizzare nel corso di un giudizio di separazione
personale.
In tali casi, il diritto alla riservatezza in materia
di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge è da considerarsi
recessivo.
Il Tar Puglia – sez. III, sentenza 31 gennaio 2017 n.
94 – ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso agli atti,
ai sensi della Legge n. 241/1990, costituiti dalla
documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale relativa al marito, per
consentirne l’uso alla moglie nel procedimento pendente di separazione
personale.
La donna intendeva dimostrare che il marito,
sottraendosi all’onere di contribuire alle spese della famiglia, si era creato
un patrimonio personale, formato da rilevanti risparmi, che non poteva
considerarsi di sua esclusiva proprietà.
L’Agenzia le aveva negato l’accesso sostenendo che
l’amministrazione non deteneva direttamente i documenti richiesti, e comunque
gli stessi avrebbero richiesto elaborazione di dati.
Il TAR Puglia ha invece ritenuto legittima la domanda.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
previsto dal Capo V della legge n. 241 (artt. dal 22 al 28), ha
finalità d’interesse generale, al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa, ma ha anche lo scopo di tutelare il singolo.
Si parla, infatti, di diritti riconosciuti per
salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti, quali diritti soggettivi e
interessi legittimi.
La Legge 11 febbraio 2005, n. 15,
innovando tale legge, ha dettato una disciplina più organica e completa in
materia di accesso ai documenti.
L’art. 22, come novellato dalla Legge n. 15/2005 alla lett. a) del
comma 1, a differenza della normativa precedente, definisce il diritto di
accesso, inteso come il diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia dei documenti amministrativi.
L’oggetto del diritto di accesso è costituito dai
documenti amministrativi, definiti dalla lett. d) dell’art. 22, come ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti relativi ad un determinato procedimento
detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
L’interesse deve essere diretto, concreto, attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso.
Secondo il tribunale amministrativo, gli atti
richiesti rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui
all’art. 22, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria
per l’esercizio delle funzioni istituzionali, benché non formati da questa.
Non è possibile sostenere che si tratti di atti
interni privi di ogni rilevanza giuridica, o di semplici informazioni, che
hanno bisogno di attività di elaborazione e/o estrapolazione, non esigibile
dall’Amministrazione.
La sentenza del tribunale pugliese, parla di
giurisprudenza consolidata sul punto e richiama la recentissima sentenza del
TAR Veneto, in cui si riconosce “il diritto del coniuge, anche in pendenza
del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione
fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il
proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è
reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata” (T.A.R. Veneto, sez. I
sent. n. 61 del 19.01.2017).
Gli interessi economici e la serenità del nucleo
familiare, soprattutto in presenza di figli minori delle parti in causa,
richiedono una tutela prevalente o quantomeno un bilanciamento con il diritto
alla riservatezza previsto dalla normativa in materia di accesso ai documenti
“sensibili” del coniuge.
L’istanza di accesso della donna è stata accolta, per
essere la moglie titolare di un interesse qualificato, con l’unica limitazione
derivante dal D.M. n. 603 del 29.10.1996 art. 5 lettera a).
Il Decreto disciplina le categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso dell’art. 24 comma 4, della legge n. 241/1990.
La norma
stabilisce che, anche in caso di documenti sottratti all’accesso, è consentita
“la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti
propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.
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